Avviso di mancato adempimento a decisione assunta dall'ABF (Arbitro Bancario Finanziario)
-
L’intermediario Crédit Agricole Italia S.p.a. comunica di non aver dato esecuzione alle seguenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario:
- Decisione n. 13556 del 21.10.2022 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha dichiarato che l’Intermediario deve rimborsare al ricorrente l’importo il cui addebito non era più autorizzato in quanto era agli atti la comunicazione del ricorrente all’intermediario resistente della revoca dell’autorizzazione all’addebito diretto.
- Decisione n. 3250 del 03.04.2023 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha parzialmente accertato il diritto del ricorrente al rimborso di somme addebitate a titolo di condizioni economiche su affidamenti, ritenute non legittimamente applicate per motivi diversi.
- Decisione n. 3091 del 29.03.2023 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha parzialmente accertato il diritto del ricorrente al rimborso di somme addebitate a titolo di condizioni economiche su affidamenti, ritenute non legittimamente applicate per mancata preventiva comunicazione delle variazioni peggiorative.
- Decisione n. 3662 del 17.04.2023 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha parzialmente accertato il diritto del ricorrente al rimborso di somme addebitate a titolo di condizioni economiche su affidamenti, ritenute non legittimamente applicate per mancata preventiva comunicazione delle variazioni peggiorative.
- Decisione n. 5708 del 07.06.2023 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF, in tema di operazioni fraudolente, ha ravvisato un concorso di colpa in quanto, laddove fosse stato attivo un sistema di Alert, ovvero le mail fossero state ‘parlanti’, sarebbe stato possibile bloccare la truffa alla prima giornata.
- Decisione n. 7825 del 26.07.2023 e pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it con la quale l’ABF ha accertato il diritto della parte ricorrente alla consegna della documentazione attinente alla riconsegna della chiave della cassetta di sicurezza e della tessera bancomat.