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Statuto e Organi sociali Fondazione Credito Valtellinese

  • Statuto Fondazione Credito Valtellinese

    Articolo 1
    È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile la "Fondazione Gruppo Credito Valtellinese", originariamente istituita dal Credito Valtellinese cui è succeduta Crédit Agricole Italia S.p.A. (il Fondatore o l’Ente Fondatore). La Fondazione ha sede in Sondrio, in Piazza Quadrivio n. 8.

    Articolo 2
    La Fondazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Scopo della Fondazione è, infatti, la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate al progresso scientifico, sociale, socio-economico e morale del territorio valtellinese.

    Per realizzare i propri scopi nel territorio valtellinese la Fondazione potrà, in particolare:

    • contribuire a favore di enti o istituzioni pubbliche o private che senza scopo di lucro assistono anche moralmente persone in condizioni disagiate;
    • effettuare erogazioni per attività ritenute meritevoli dal Consiglio di Amministrazione e ricadenti negli scopi della Fondazione;
    • svolgere attività di solidarietà sociale destinate all'incremento dell'occupazione;
    • favorire iniziative di studio, ricerca e formazione finalizzate alla valorizzazione del territorio valtellinese e delle sue attività;
    • promuovere iniziative di carattere etico a favore del terzo settore anche in collaborazione con altre fondazioni ed istituzioni italiane ed estere;
    • promuovere la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi istituzionali;
    • mettere a disposizione strumenti e sussidi idonei a favorire l'opera di coloro che si dedicheranno agli scopi della Fondazione;
    • stipulare convenzioni per la realizzazione di specifici progetti.

    Ispirandosi alle proprie tradizioni solidaristiche proprie del Fondatore, la Fondazione persegue lo scopo della promozione e del sostegno di iniziative finalizzate al progresso morale, scientifico, sociale e socio-economico nel territorio e per la Comunità della Valtellina; la Fondazione potrà altresì partecipare ad altre iniziative che siano in coerenza con i propri fini istituzionali. 
    La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al raggiungimento dei propri scopi.

    Articolo 3
    Il patrimonio della Fondazione è costituito:

    • dal fondo di dotazione originario versato dall'Istituto fondatore come risulta dall'atto costitutivo e dagli incrementi successivi nel tempo intervenuti disposti dal fondatore;
    • dai beni mobili, immobili e dalle elargizioni, oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni che potranno pervenire alla Fondazione da parte di persone o enti pubblici o privati che desiderino potenziare e sostenere gli scopi della Fondazione; ​
    • dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio.

    Articolo 4
    Le entrate della Fondazione sono costituite:

    • a) dai redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
    • b) dai contributi d'esercizio successivi non espressamente destinati all’incremento del patrimonio di cui all’art. 3 disposti espressamente dal Fondatore e suoi successori;
    • c) da ogni eventuale contributo ed elargizione che pervengano alla Fondazione da enti pubblici e privati o persone interessati alle finalità della stessa;
    • d) dai proventi degli studi, delle ricerche, delle attività di formazione, delle realizzazioni editoriali, delle manifestazioni e iniziative promosse dalla Fondazione senza finalità lucrative.

      I contributi di esercizio di cui alla lettera b del precedente comma saranno utilizzati prevalentemente per il sostegno di attività presenti sul territorio valtellinese, tenendo conto delle loro tradizioni od indicazioni.

    Articolo 5
    È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione. Ove formatisi, questi dovranno essere destinati alla realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali.

    Articolo 6
    Sono organi della Fondazione:

    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Presidente;
    • il Direttore o Segretario generale;
    • il Comitato Scientifico se istituito;
    • il Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
    • il Direttore o Segretario generale, ove nominato, coordina l’attività della Fondazione.

    Articolo 7
    La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore. Almeno due membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti tra soggetti particolarmente impegnati nei settori del volontariato o di altri settori interessati dagli interventi della Fondazione. Il numero dei Consiglieri verrà determinato in sede di rinnovo dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore. Il Consiglio di Amministrazione elegge nella seduta di insediamento al suo interno un Presidente e può eleggere altresì uno o più Vice Presidenti. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Presidente dura in carica tre anni. Esso può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione; la proposta di revoca deve essere formulata da almeno tre Consiglieri e deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

    Articolo 8
    Al Consiglio di Amministrazione spetta:

    • a) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e lo svolgimento di tutte le attività per il perseguimento dei fini della Fondazione determinando la destinazione dei fondi disponibili;
    • b) l'approvazione del bilancio preventivo e relativo programma di attività e del bilancio consuntivo;
    • c) la nomina del Direttore o Segretario Generale;
    • d) l'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico;
    • e) l'eventuale istituzione di uffici organizzativi e Comitati locali sul territorio e relativa regolamentazione;
    • f) ogni potere di ordinaria o straordinaria amministrazione; 
    • g) deliberare, con le maggioranze di cui all’art. 18, le modifiche statutarie ed ogni operazione straordinaria (comprese quelle previste all’art. 42 bis del Codice Civile).

    Articolo 9
    Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
    Il Presidente inoltre:

    • a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
    • b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
    • c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
    • d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
    • e) promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
    • f) adotta in caso di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per l'Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro venti giorni dalla data di adozione del provvedimento, ferma restando la competenza consiliare per le operazioni di cui al punto g del precedente art. 8.

    In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, e nel caso di nomina di più Vice Presidenti, i Vice Presidenti nell'ordine fissato dal Consiglio; nel caso di mancata nomina o di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

    Articolo 10
    Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare o in caso di urgenza con telegramma, telefax o altro strumento di comunicazione celere spedito 24 ore prima della riunione purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

    Articolo 11
    Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audio - videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

    Articolo 12
    I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

    Articolo 13
    Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Segretario scelto al di fuori dei suoi componenti. Il Segretario provvede alla tenuta dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione nonché a tutte le altre funzioni e compiti disposti dal Consiglio.

    Articolo 14
    Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non compete alcuna retribuzione; il Consiglio di Amministrazione, per altro, può riconoscere un'indennità al Presidente, in ragione del particolare impegno richiesto dalla carica, per la sua durata, nonché ai Consiglieri ai quali abbia affidato particolari incarichi. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

    Articolo 15
    Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare consulenti o comitati consultivi, determinandone a sua discrezione composizione e poteri. Inoltre il Consiglio potrà chiamare a partecipare alle proprie sedute anche soggetti esterni in relazione a peculiari iniziative all'esame del Consiglio stesso.

    Articolo 16
    La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori Legali dei Conticollegio di Revisori dei Conti composto da tre membri nominati dall'Ente fondatore che eleggono nel proprio seno il Presidente. Almeno un componente deve essere revisore legale iscritto nell’apposito registro. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. La carica di revisore non è retribuita. Ai revisori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

    Articolo 17 
    Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
    Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
    Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 marzo di ogni anno.

    Articolo 18
    Modifiche al presente Statuto nei limiti consentiti dalla legge potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti e salva l'approvazione dell'Autorità competente.

    Articolo 19
    La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In caso di estinzione i beni residuali saranno destinati sulla base delle indicazioni dell'Ente fondatore ad enti aventi finalità analoghe a quelle che caratterizzano la Fondazione stessa, così come elencate all'art. 2.

    Articolo 20
    Per la prima volta il Consiglio sarà nominato in sede di atto costitutivo con facoltà del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, Ente fondatore, di integrare il numero dei consiglieri fino al massimo consentito dallo Statuto ai sensi dell'art. 7.

    Articolo 21
    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge, quali l’art.42 bis del Codice Civile, applicabili in materia.

  • Organi sociali

    ​​​Consiglio di Amministrazione
    Presidente: ​Filippo Zabban
    Vice Presidenti: Umberto Colli, Franco Duc
    Consiglieri: ​Tiziana Camozzi, Daniele Giudici

    Collegio dei Revisori Legali dei Conti
    Presidente: Marco Bormetti
    Revisori: Maria Cristina Noberini, Fabrizio Sala​


    Direttore: ​Federico Ascari